ON. VITTORIO MESSA

ON. VITTORIO MESSA

11 settembre 2008

Rotatoria incrocio L. Einaudi - V. Sassobello: dubbi e perplessità

Per l'opera in oggetto, apparentemente realizzata in modo difforme rispetto ai vari elaborati redatti dal Geometra a cui è stata assegnato l'incarico di progettazione, sicuramente non è necessario il Certificato di Regolare Esecuzione nè tanto meno il Certificato di Collaudo, poichè l'importo dei lavori non impone la redazione di nessuno dei due documenti.

Trattandosi tuttavia di un progetto non è chiaro in base a quale criterio sia stata liquidata la fattura alla ditta appaltante, senza aver previamente effettuato una verifica e, quindi redatto un apposito verbale, teso ad accertare la conformità dell'opera (struttura architettonica, arredo, materiali utilizzati, ecc.) rispetto al progetto redatto dal professionista e, presumibilmente, approvato dal Responsabile del competente Ufficio Tecnico Comunale.
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ESPOSTO DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Oggetto: opere pubbliche in esercizio nell’ambito del Comune di Zagarolo sprovviste del certificato di collaudo

Il sottoscritto Mario Procaccini, nato a Cautano (BN) in data 8/7/1950 e residente in via di Colle Prato Nuovo, n. 111 – 00039 Zagarolo, in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Zagarolo, espone e denuncia quanto segue.

In data 17 giugno 2008 inoltrava richiesta al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Geom. Franco Pepe e per conoscenza all’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonella Bonamoneta, al Comandante della Polizia Locale, Aniello Nunziata e al Sindaco Daniele Leodori di Zagarolo, prot. n. 0013275, tesa a ottenere la certificazione di collaudo e la composizione della relativa commissione, ai sensi dell’art. 28 della L. 109/94 e degli artt. 187 e segg. del D.P.R. n. 554/99, per le seguenti opere pubbliche realizzate nell’ambito del territorio di Zagarolo:

1) Tratto di strada in via Valle del Formale nella zona antistante agli impianti sportivi;

2) Rotatoria in prossimità dell’incrocio stradale tra via di Sassobello e via Einaudi, in località Valle Martella;

In data 23 giugno 2008, lo scrivente, acquisiva presso la segreteria municipale del comune di Zagarolo, nota di risposta resa dal Geom. Franco Pepe, prot. n. 0013599 del 20.6.2008 per mezzo della quale il medesimo comunicava che, il certificato di collaudo del nuovo tratto di strada realizzato lungo via Valle del Formale è in corso di redazione da parte dell’Ing. Claudio Mirti, mentre per l’opera sita in località Valle Martella, dichiarava di aver già prodotto copia della documentazione richiesta in data 9.6.2006, prot. n. 0020553.

Lo scrivente, precisa che, in predetta documentazione non ha rinvenuto il certificato di regolare esecuzione che, doveva essere prodotto dal progettista dell’opera e, sulla scorta del quale il responsabile del procedimento, Geom. Franco Pepe, poteva e doveva effettuare le necessarie verifiche.

CONSIDERANDO CHE:

Il nuovo tratto di strada di via Valle del Formale, nella zona antistante agli impianti sportivi, è stato aperto alla circolazione stradale nello scorso ottobre 2007;

Il costo dell’opera in parola è stato di gran lunga superiore a € 500.000,00 (*) e, conseguentemente, a mente del comma 3 dell’art. 141 del D. Lgs. 163/2006 (art. 28, L. 109/94) il certificato di collaudo non può essere sostituito con il certificato di Regolare Esecuzione reso dal direttore dei lavori;

Ai sensi dell’art. 28 della L. 109/94 e artt. Dal 187 al 210 del regolamento D.P.R n. 554/99 la mancanza del certificato di collaudo che attesta l’avvenuto collaudo dell’opera in questione, impossibilita l’ente locale comunale all’accertamento della conformità dell’opera rispetto ai patti contrattuali ed alle regole dell’arte. Pertanto in assenza di tale documentazione, non si comprende in base a quali criteri e normative di legge il preposto Ufficio comunale abbia potuto accertare la buona esecuzione dell’opera e liquidare il corrispettivo all’appaltatore;

La rotatoria realizzata in località Valle Martella, in prossimità dell’incrocio di via di Sassobello e via Einaudi è in esercizio da gennaio 2006, sebbene già a suo tempo fu oggetto di interrogazione da parte del sottoscritto, poiché realizzata in modo apparentemente difforme rispetto al progetto presentato dal Geom. Marano ed approvato dall’Amministrazione del Comune di Zagarolo;

L’importo corrisposto alla ditta appaltante per la rotatoria di Valle Martella è ben inferiore a € 500.000,00, quindi, nel caso specifico, a mente del comma 3 dell’art. 141 del D. Lgs. 163/2006, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione reso dal direttore lavori. Lo scrivente tuttavia evidenzia che nella documentazione fornita dal Geom. Franco Pepe, responsabile del procedimento in questione, tale documentazione non risulta presente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto espone quanto sopra ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità amministrative e penali in cui si ritenga possa essere incorso il funzionario responsabile dello svolgimento del procedimento in parola, della relativa istruttoria e della decisione conclusiva. In particolare, lo scrivente, non riuscendo ad ottenere informazioni rassicuranti circa lo stato dei collaudi per le opere pubbliche in oggetto né dal responsabile del procedimento Geom. Franco Pepe, né dall’Assessore ai Lavori Pubblici Antonella Bonamoneta (la quale condivide uno Studio Tecnico Commerciale con il Geom. Sandro Marano), né dal Sindaco Daniele Leodori si trova, suo malgrado, costretto a richiedere se, nei fatti esposti in narrativa, si ravvisino inadempienze e mancate verifiche che possano mettere a rischio la pubblica incolumità.
In particolare, lo scrivente, chiede di verificare se per le opere in parola, non esistano i presupposti per chiuderle al pubblico uso non avendo potuto il responsabile del procedimento, Geom. Franco Pepe, aver effettuato la necessaria verifica tesa ad accertare la buona esecuzione dell’opera, ai sensi degli articoli di legge richiamati in premessa, in quanto sprovvisto della necessaria documentazione di collaudo.

Il sottoscritto a norma degli artt. 90 e 408 C.P.P. chiede di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione da parte del P.M.


Cons. Cav. Mario Procaccini

(*) il certificato di Collaudo è obbligatorio per opere pubbliche di importo superiore al milione di euro. Per importi contenuti tra 500.000 € e 1.000.000 € è facolta della stazione appaltatrice richiederlo.

Si allegano alla presente copia della seguente documentazione:

1) Richiesta tesa ad ottenere i certificati di collaudo per le opere in questione;
2) Risposta resa dal Geom. Franco Pepe, responsabile area Lavori Pubblici e Commercio del Comune di Zagarolo;
3) Documentazione resa dal Geom. Franco Pepe in data 20.6.2006.
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DANNO ERARIALE
Sentenza n. 176/2008 del 17 gennaio 2008 Sezione giurisdizionale per la regione Sicilia - Ente locale - Dipendente ufficio tecnico comunale - Incarico di direzione dei lavori - Irregolare esecuzione del contratto d'appalto - Negligenza grave del direttore lavori (false attestazioni) - Liquidazione del compenso per lavori superiori a quelli realmente eseguiti - Responsabilità - Sussiste * A cura dell’Ufficio StampaSEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANAcomposta dai magistrati :dott. Salvatore G.Cultrera Presidente dott. Valter Del Rosario Consigliere dott. Roberto Rizzi Referendario ha pronunciato la seguenteSentenzanel giudizio di responsabilità iscritto al n. 47643 del l registro di segreteria, promosso dal procuratore regionale nei confronti di G. S., residente XX. Uditi alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2007 il relatore, consigliere dott. Salvatore G. Cultrera, il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Giuseppe Aloisio. Visto l'atto di citazione in giudizio depositato il 4 giugno 2007. Esaminati gli altri atti e documenti di causaFATTOIl Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il geom. G. S., dipendente dell'ufficio tecnico del Comune di Augusta, nella qualità di direttore dei lavori, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Comune di Augusta della somma di € 4.584,00 oltre interessi legali e spese di giudizio.La somma anzidetta, considerata dal pubblico ministero danno erariale, rappresenta il maggior costo indebitamente pagato dal Comune per categorie di opere eseguite in quantità minori di quelle pattuite nel contratto di appalto dei lavori di ripristino della sede stradale del lungomare Granatello e dello scarico fognario a mare dell'ospedale civile “Moscatello” appaltati alla impresa OMISSIS di P. V...Il convenuto geom. S. è stato sottoposto a procedimento penale imputato del reato di falso ideologico per avere attestato nel certificato di regolare esecuzione che le opere realizzate dall'impresa OMISSIS di P. V. erano state eseguite a regola d'arte in conformità a quanto descritto nel consuntivo dei lavori; il che non rispondeva al vero.In effetti, dagli accertamenti tecnici eseguiti dal consulente tecnico del pubblico ministero penale, come si evince dalla perizia versata in atti, era emerso che i lavori in argomento presentassero gravi difformità, rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto, che si rivelavano pregiudizievoli della funzionalità dei manufatti eseguiti. Le difformità erano da ritenere conseguenti, soprattutto, al fatto che era stato impiegato un quantitativo di conglomerato cementizio inferiore a quello riportato nel consuntivo dei lavori.Nella citata perizia tecnica si valutava che i lavori realmente eseguiti ammontassero a £ 22.833.982, con una differenza in meno di £ 8.875 972.( € 4.584,00 ), rispetto all'ammontare del costo liquidato dal S. nel certificato di regolare esecuzioneIl S. è stato condannato dal Tribunale di Siracusa con sentenza n.608 del 3 luglio 2003 alla pena di anni uno ( pena sospesa) per il reato ascrittogli. La Corte di Appello di Catania con sentenza n.1433 del 7 giugno 2005 ha confermato la condanna per falso ideologico riducendo la penna inflitta in primo grado a otto mesi. Avverso la sentenza d'appello il S. ha proposto ricorso per cassazione che sarebbe tuttora pendente.Il pubblico ministero contabile, a prescindere dall'esito finale del giudizio penale in cui risulta coinvolto il S., ritiene sussistenti i presupposti della responsabilità amministrativa contestata allo stesso nell'atto di citazione in quanto le minori quantità di opere eseguite, in confronto a quelle contrattualmente pattuite, risulterebbero pienamente accertate in base agli atti tecnici acquisiti dal giudizio penale. Il che renderebbe palese la non veridicità della regolazione esecuzione attestata nel relativo certificato redatto e sottoscritto dal S. nella qualità di direttore dei lavori. Il PM ha, quindi, ravvisato nel comportamento del S. l'elemento soggettivo della colpa grave, se non del dolo, come ingiustificabile negligenza nell'esercizio delle funzioni a lui attribuite. Nell'atto di citazione si conclude affermando che anche se il S. ( come da lui dichiarato nelle deduzioni ex art.5 legge 19/1994) si sia avvalso per il controllo e la misurazione dei lavori dela collaborazione di altro dipendente comunale con qualifica di operaio con funzioni di assistente tecnico, la sua responsabilità per colpa grave rimane integra essendo l'unico soggetto qualificato al rilascio del certificato di regolare esecuzione.Il Presidente della Sezione con atto n.12/2007 del 27 giugno 2007, ai sensi dell'art.55 del R.D. 1214/1934 come novellato dall'art.5, comma 8, della legge 19/1994, determinava la minor somma di complessivi € 3000 00 da pagare all'erario da parte del convenuto S. G. disponendo, in caso di sua mancata accettazione, la fissazione dell'udienza odierna per la trattazione del giudizio che ha avuto luogo non avendo l'intimato eseguito il pagamento . All'odierna udienza il pubblico ministero ha ribadito le conclusioni contenute nell'atto di citazione per la condanna del convenuto .DIRITTOIl collegio ritiene presenti nella vicenda oggetto del giudizio i presupposti soggettivi ed oggettivi ( condotta gravemente colposa, danno, nesso di causalità) per l'affermazione della responsabilità amministrativa del convenuto, dipendente del Comune di Augusta, in conformità alle conclusioni dell'atto di citazione. Prescindendo dalla condanna inflitta al S. dal Tribunale di Siracusa con sentenza n.608 del 3 luglio 2003 alla pena di anni uno ( pena sospesa) per il reato di falso ideologico, confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n.1433 del 7 giugno 2005, non ancora definitiva essendo pendente ricorso per cassazione, non può essere revocato in dubbio che i fatti attribuiti al convenuto risultano ampiamente provati dagli atti tecnici formati durante le indagini penali; tali atti sono stati versati dal pubblico ministero contabile nel presente giudizio. Dagli accertamenti eseguiti dall'ing.Sicari, consulente tecnico del pubblico ministero penale, riferiti nella perizia redatta in data 13 febbraio 1997, emergono in maniera incontrovertibile gravi difformità, rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, nelle opere eseguite dall'impresa appaltatrice dei lavori, sotto la vigilanza del S., incaricato della direzione dei lavori. Le difformità, consistenti nell'impiego di un quantitativo di conglomerato cementizio notevolmente inferiore a quello riportato nel consuntivo dei lavori,. risultano, infatti, perfettamente visibili dai rilievi fotografici allegati alla calendata perizia tecnica dell'ing. Sicari. Il collegio, evocando il principio generalmente riconosciuto, come da giurisprudenza consolidata, della separatezza tra giudizio contabile e giudizio penale, rileva che le gravi difformità rilevate nella perizia del consulente tecnico costituiscono elemento di prova più che sufficiente per affermare autonomamente nel presento giudizio quantomeno la grave negligenza del convenuto direttore dei lavori se non, financo, una sua volontà dolosa, per avere rilasciato l'attestazione non veritiera di rispondenza delle categorie di opere eseguite alle quantità previste nel capitolato speciale d'appalto ( v. certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal convenuto). Non ha valenza di attenuante dell'elemento soggettivo gravemente colposo la circostanza addotta dal S., comunque non dimostrata nei fatti, di essersi avvalso, per il controllo e la misurazione delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice, della collaborazione di un operaio comunale con funzioni di assistente ai lavori che si sarebbe rivelato, poi, del tutto inaffidabile. Secondo il tassativo disposto delle norme in materia di lavori pubblici il certificato di regolare esecuzione resta un atto di esclusiva competenza del direttore dei lavori. Tranne le modeste variazioni in più o in meno nelle quantità delle singole categorie di opere eseguite, assolutamente fisiologiche per cui lecite nell'esecuzione dell'appalto di lavori, come è dato registrare generalmente nelle quantità riportate nello stato finale delle opere, sono, invece, indice di condotta gravemente colposa e negligente le false attestazioni del direttore dei lavori di conformità alle previsioni contrattuali di macroscopiche difformità relative a notevoli quantità di categorie di opere eseguite in meno rispetto a quelle pattuite, assolutamente pregiudizievoli della funzionalità dei manufatti realizzati. Conclusivamente il convenuto va condannato al pagamento della somma di € 4.584,00, oltre interessi legali, che rappresenta il maggior costo, causalmente riferibile alla condotta dello stesso convenuto, indebitamente pagato dal Comune di Augusta corrispondente alle minori quantità di categorie di opere in palese difformità dal contratto di appalto . P.Q.M.La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana definitivamente pronunciando condanna il convenuto G. S. al pagamento in favore del Comune di Augusta della somma di € 4.584,00 oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato che si liquidano in € 118,04.Ordina che, ai sensi dell'art. 24 del RD 12 agosto 1933, n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla Segreteria in forma esecutiva all'ufficio del Pubblico Ministero, affinché,quest'ultimo curi l'inoltro alle amministrazioni interessate per l'esecuzione in conformità a quanto disposto dal DPR n.260/ 1998. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2007.Depositata nei modi di legge Palermo, 17 gennaio 2008
13 settembre 2008 16.10