ON. VITTORIO MESSA

ON. VITTORIO MESSA

23 dicembre 2008

danno ambientale

Cass. Sez. III Sent. 31134 del 24 luglio 2008 (Ud. 29 mag 2008) Pres. De Maio Est. Marmo Ric. MarinoBeni Ambientali. Abusiva occupazione di spazio demaniale In tema di tutela del demanio, deve escludersi l'elemento psicologico del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale quando la condotta dell'agente non sia conseguenza della ignoranza della legge penale, ma riveli una volontà contraria alla violazione di legge e l'agente abbia assolto all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per uniformarvisi. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile la colpa, intesa quale conoscenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, nel fatto di essersi il ricorrente difeso contro un'ordinanza di ingiunzione a demolire le opere abusive, peraltro cautelarmente sospesa dal giudice amministrativo essendo incerta la natura demaniale dell'area).
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblicaDott. DE MAIO Guido - Presidente - del 29/05/2008Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZADott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 01388Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALEDott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 003563/2008ha pronunciato la seguente:SENTENZAsul ricorso proposto da:MARINO STEFANO, N. il 09/07/1962;avverso la SENTENZA del 15/11/07 GIP TRIBUNALE di PAOLA;Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. IZZO GIOACCHINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;Udito il difensore avv. CESELLATO Mario che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza pronunciata il 15 novembre 2007, all'esito di rito abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola dichiarava Stefano Marino responsabile del reato di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav., per aver occupato mq 118 circa di suolo demaniale, ricadente nel foglio di mappa n. 11, particella 4 N.C.T. del Comune di Falconara Albanese, senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto la prescritta concessione da parte dell'Autorità amministrativa competente, mediante le seguenti opere: mq 118 circa di area pavimentata, asservita e recintata da muretto in calcestruzzo e sovrastante ringhiera in ferro con cancello d'ingresso pedonale in ferro, il tutto adibito a giardino privato, (per fatto accertato in Torremezzo di Falconara Albanese il 14 marzo 2003) e, con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, lo condannava alla pena di Euro 300,00, di ammenda, oltre che alle spese di giudizio.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.MOTIVI DELLA DECISIONEL'imputato premette in fatto che in data 11 giugno 1969 Massimo Marino aveva acquistato dalla società Petramale - Librandi - Catalano - PLC Costruzioni l'appartamento con giardinetto, non figurante in catasto perché accessorio dell'appartamento confinante con demanio marittimo.L'appartamento ed i relativi accessori erano stati costruiti in forza di regolare concessione edilizia rilasciata dal Comune in data 27 febbraio 1967 e dichiarati abitabili in data 7 maggio 1968. Successivamente, con verbale del 9 luglio 1972, il delegato di spiaggia del Comune di Paola aveva riferito che Massimo Marino aveva occupato una certa quantità di terreno demaniale adibendolo a giardino e recintandolo con muretto. Sulla scorta di tale supposta notizia era emesso decreto penale di condanna e, a seguito di opposizione, il pretore di Paola aveva emesso sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.Dopo 18 anni, in data 14 novembre 1991, l'Ufficio del Registro di Paola aveva notificato a Massimo Marino e ad altri nove proprietari di altrettanti immobili adiacenti intimazione a pagare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1219 c.c., comma 1 e art. 2943 c.c., u.c., per abusiva occupazione di mq 2153 di suolo demaniale in Falconara Albanese, giusta intendentizia n. 13651/85/3 dell'11 giugno 1987 e n. 24237/P 4/3/83 del 3 marzo 1984. Il Marino si era opposto a tale richiesta producendo anche la sentenza di assoluzione del 16 novembre 1973.Nelle more del procedimento di opposizione il Marino, con atto pubblico di donazione del 12 novembre 1992, aveva trasferito l'immobile ad Antonella Marino.L'Ufficio del Registro di Paola, a seguito dell'esame dell'opposizione, in data 21 settembre 1993, aveva notificato all'opponente ed agli altri interessati un provvedimento di revoca dell'intimazione precedentemente inviata.In data 28 dicembre 1998, con atto a rogito per notaio LANZILLOTTI Stefania, MARINO Stefano, l'attuale imputato aveva acquistato l'immobile con relativi accessori dalla precedente proprietaria. Anche in tale rogito l'appartamento veniva indicato come confinante con il demanio marittimo.Nella compravendita si dava atto, tra l'altro, della esclusiva proprietà del bene da vincoli e dal diritto di terzi.Successivamente il 27 luglio 2005, con ordinanza n. 131 il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune aveva ingiunto a Marino Stefano la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. A seguito del ricorso presentato da Stefano Marino, il TAR Calabria, in data 1 dicembre 2005, aveva accolto l'istanza di sospensione del provvedimento amministrativo, ritenendo sussistente il fumus di fondatezza anche in ordine alla prima censura con la quale si evidenziava, tra l'altro, l'incertezza esistente in ordine alla natura demaniale dell'area.Nonostante tale situazione, in data 11 giugno 2007, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Paola, a seguito della richiesta presentata dal Pubblico Ministero, aveva emesso nei confronti di Stefano Marino decreto penale di condanna al pagamento di un' ammenda di Euro 200,00, in relazione al reato di cui al capo di imputazione e a seguito di opposizione, il 15 novembre 2007, il Giudice per le Indagini preliminari aveva emesso l'impugnata sentenza di condanna.Premette inoltre il ricorrente che non vi era agli atti alcun elemento dal quale risultasse il carattere demaniale dell'area, che la costruzione era regolarmente assentita da concessione edilizia rilasciata dal Comune di Falconara Albanese il 27 febbraio 1967 e dichiarata abitabile con decorrenza 7 maggio 1968.Inoltre le autorità competenti non avevano proceduto alla delimitazione del demanio marittimo in contraddittorio con i privati che potevano avervi interesse, come loro imposto dall'art. 32 cod. nav., e dall'art. 58 del relativo regolamento e la demanialità dell'area non appariva neppure ricavabile sulla scorta di caratteristiche naturali specifiche.Va aggiunto che esso ricorrente non aveva mai posto in essere alcuna occupazione abusiva ma aveva acquistato l'area nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava.Dall'atto di provenienza non risultava infatti in alcun modo la demanialità dell'area ed egli non aveva posto in essere alcuna variazione o mutamento della stessa.In proposito non risultava conforme a verità quanto asserito dal giudice di merito, secondo cui egli aveva asservito l'area a giardino della sua abitazione, in quanto, fin dall'inizio, l'area era accessorio dell'abitazione acquistata. Non vi era quindi alcun miglior godimento o comunque un facere da parte di esso ricorrente che giustificasse l'imputazione.In tal senso aveva motivato il pretore di Paola nella sentenza del 16 novembre 1973 e comunque tale assoluzione avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal giudice di merito per escludere l'elemento psicologico del reato.Inoltre il Tribunale di Paola era stato chiamato a decidere su identica questione, avente soltanto diverso soggetto imputato, a seguito del medesimo sopralluogo, ed aveva ritenuto che il Comune di Falconara era concessionario dell'area di cui si contestava l'abusiva occupazione e pagava rituale concessione del suolo. Aveva quindi ritenuto che ogni profilo di illiceità dovesse necessariamente comportare la conoscenza di eventuali patologie del rapporto fra l'ente concessionario ed il soggetto occupante e che, in assenza di tali elementi, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto con formula ampia.Inoltre il GIP aveva acquisito agli atti la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 2 luglio 2004, avente ad oggetto Concessioni demaniali per uso non turistico ricreativo - Determinazione del Consiglio, dalla quale risultava che il Comune di Falconara Albanese era concessionario dell'area demaniale marittima di mq 62.874 ricadente a monte del lungomare di Torremezzo, riportata in catasto al foglio 5 particella 1 foglio 11 particelle 4 - 104 (foglio 11 particella 4) e tale area non era stata neppure correttamente identificata nel capo di imputazione. Tanto premesso il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), (inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero di altre), con riferimento agli artt. 54 e 1161 cod. nav., e la mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.Deduce il ricorrente che dalla ricostruzione della vicenda doveva del tutto escludersi in radice la possibilità di muovere qualsiasi censura all'imputato, quanto meno sotto il profilo dell'elemento soggettivo, con riferimento agli atti che avevano preceduto l'acquisto del bene.Diversamente si sarebbe stato in presenza di responsabilità oggettiva, estranea al nostro ordinamento giuridico. In proposito la motivazione in ordine alla circostanza che egli si era difeso in sede amministrativa, sicché era a conoscenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, da un lato era sconfessata dal provvedimento cautelare del TAR Calabria, che riconosceva la fondatezza delle censure esposte nel ricorso presentato dall'imputato, dall'altro giungeva al paradosso che difendersi contro un provvedimento amministrativo illegittimo sia una prova della colpa in capo all'imputato.Il motivo è fondato.La motivazione della sentenza in ordine all'elemento soggettivo del reato è infatti incongrua, in quanto il GIP deduce che l'imputato era a conoscenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, stante l'ordinanza ingiunzione di demolire le opere abusive emessa nei suoi confronti in data 27 luglio 2005, senza considerare che l'imputato Marino aveva acquistato l'immobile da terzi e si era opposto al provvedimento ritenuto illegittimo.Tale opposizione al provvedimento ritenuto illegittimo non può infatti configurare sussistenza della coscienza e volontà di violare la norma penale.Inoltre, nella motivazione, il giudice di merito avrebbe dovuto approfondire la questione relativa alla posizione di concessionario dell'area da parte del Comune e alla situazione giuridica del dante causa dell'attuale imputato.L'elemento soggettivo del reato contravvenzionale viene infatti meno quando il difetto di coscienza dell'antigiuridicità del fatto non derivi da ignoranza della legge ma sia stato determinato da una situazione non ricollegabile alla volontà del soggetto e questo dimostri di aver fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge. Come ha precisato questa Corte (v. per tutte Cass. Pen. Sez. 3^ sent. 30 giugno 1986, n. 10898) "nei reati contravvenzionali non è ravvisabile la colpa allorquando la condotta dell'agente riveli una volontà contraria alla violazione di legge, per essersi adeguata a circostanze di apparente legalità che inducano un uomo di comune diligenza a ritenere lecita la propria azione od omissione". L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b, in relazione al reato di cui all'art. 1161 cod. nav., deducendo che era stata posta come pena base pecuniaria una pena superiore al massimo edittale, ed il quarto, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), con riferimento all'art. 162 c.p., e art. 687 c.p.p., ora D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, lett. d) e la mancanza ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento. È invece infondato il terzo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. B), in relazione alla maturazione del termine di prescrizione della fattispecie contravvenzionale contestata, tenuto conto della natura permanente del reato (v. per tutte Cass. Pen. Sent. 6 novembre 2003, n. 47436, P.G. in proc. Armanno).Va quindi annullata la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Paola per nuovo esame in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato alla luce del principio di diritto sopra enunciato.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Paola. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2008.Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2008

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20 dicembre 2008

POLIZIA GIUDIZIARIA.

art.57 codice procedura penale comma 3^ Sono altresì ufficiali di Polizia Giudiziaria,nei limiti del servizio cui sono destinate,le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 C.P.P.Mi chiedo l'ufficiale di Polizia Giudiziaria firmatario della nota riportata qui di seguito avrà informato il Signor Procuratore della Repubblica ?


14 dicembre 2008

Il Cimitero diventa area di rifiuti

In alto possiamo vedere i luoghi sacri ove riposano i nostri Cari. Si vergogni SINDACO.......però chi la fa .... l'aspetti!



12 dicembre 2008

ABUSIVISMO EDILIZIO" CERCASI CHIAREZZA "

NEWS dal LAZIO (e non solo...):Abusivismo edilizio a Riano: sequestrati 117 edificiROMA (10 dicembre) - Un intero paese sorto dal nulla: 117 edifici costruiti su 16 lottizzazioni abusive per una superficie pari a 131 ettari. Sono i numeri del maxi sequestro effettuato questa mattina dal corpo forestale a Riano, piccolo Comune alle porte della Capitale. L'area interessata dal sequestro si trova a pochi chilometri dal centro storico della cittadina, tra le vie Flaminia e Tiberina. L'operazione, una delle più vaste contro l'abusivismo edilizio condotte dalla Forestale negli ultimi anni, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli e ha visto iscritte sul registro degli indagati 193 persone, alle quali è stato contestato il reato di lottizzazione abusiva. Nell'area del sequestro, classificata come zona agricola, sarebbe stata consentita l'edificazione strettamente correlata all'attività e allo sviluppo delle imprese agricole, con la sola possibilità, ma a specifiche e tassative condizioni, di realizzare dei borghetti agricoli. Sono stati invece costruiti immobili, già in parte abitati, che mancavano di ogni presupposto legato al processo di coltivazione dei terreni. Gli interventi edilizi abusivi hanno letteralmente stravolto, rendendola ormai irriconoscibile, l'intera area. Oltre ai 117 edifici a destinazione residenziale, sono state costruite recinzioni e strade ed effettuati diversi interventi di urbanizzazione. Tra i 193 indagati figurano i titolari delle singole concessioni edilizie, i direttori dei lavori, i costruttori e alcuni funzionari dell'Ufficio tecnico del Comune di Riano. Legambiente: le ruspe cancellino lo scempio. «Ora la parola va data alle ruspe, se necessario operando da parte della regione Lazio con i poteri sostitutivi nei confronti del Comune; non c'è altra soluzione per mettere la parola fine a questo scempio». Questa la proposta del presidente di Legambiente Lazio Lorenzo Parlati. «I furbetti di Riano hanno finito di divertirsi a danno del territorio e della legalità - ha aggiunto Parlati - Da un lato, è assurdo assistere ancora oggi a fatti di questa gravità. È inconcepibile e folle fare sfascio delle istituzioni in questo modo e pensare di utilizzare 131 ettari abusivamente e impunemente». Nell'area del sequestro, ha spiegato Parlati, «sono stati costruiti immobili, già in parte abitati, che mancavano di ogni presupposto legato al processo di coltivazione dei terreni. Gli interventi edilizi abusivi hanno letteralmente stravolto, rendendola ormai irriconoscibile, l'intera area».I Verdi: la Regione apra un'indagine. Il capogruppo dei Verdi alla Regione Lazio Enrico Fontana invita la Regione ad aprire «un'indagine amministrativa che porti, come previsto dalla nuova legge regionale sul contrasto all'abusivismo edilizio, alla revoca delle concessioni, alle procedure per l'abbattimento degli immobili illegali e alla nomina del commissario ad acta».

28 ottobre 2008

COMUNICATO STAMPA -Pubblicato dal Consigliere PROCACCINI Mario


Fontanelle di Valle Martella !!!
Assessore Bonamoneta batta un colpo se cè ?



http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/11/attivit-politica-del-consigliere.html

27 ottobre 2008

Piazza di Vittorio prima 12000, poi 80000,cosa significa tutto questo "ASSESSORE bonamoneta ?

http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/12/il-cimitero-il-luogo-che-misura-la.html



Egregio Assessore BONAMONETA, le sembra normale tutto ciò oppure cè qualcosa che non quadra ?
Appena può e senza fretta, ci faccia sapere!



http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/10/morti-bianche-riflessioni-dellamico.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/10/morti-bianche-riflessioni-dellamico.html

VALLE MARTELLA PLESSO SCOLASTICO SICURO CHE L'IMMOBILE FA PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ?


L'assessore BONAMONETA risponde .....
Come volevasi dimostrare ! L'Assessore non è a conoscenza che il plesso scolastico ancora oggi è di proprietà del signor FRANCISCI Carlo.Penso che sia opportuno che l'assessore consulti la sentenza n.1778/96 del tribunale civile di Roma emessa nell'anno 2000, affinchè si renda conto di come sono stati spesi i soldi del contribuente e come è stata raggirata la legge regionale del 1993.

25 ottobre 2008

USOCAPIONE ?ASSESSORE BONAMONETA QUESTE FOTO COSA SONO ?

















ASSESSORE BONAMONETA MA LEI LO SA CHE ACEA NON ESISTE PIU' ?
http://
http://ladestrapervallemartella.blogspot.com/2008/10/rassegna-stampa.html

Palazzetto "VALLE MARTELLA" vera l'affermazione ?





http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/02/rispota-allamico-gianluca-caratelli.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/10/valle-martella-presunta-discarica.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/09/silensio-assenzo-piani-di-recupero-ex.html

24 ottobre 2008

TERRITORIO ZAGAROLESE



Egregio Assessore SARACINI, le sembra normale tutto ciò oppure cè qualcosa che non quadra ?

(vedi anche...Intervento socio-assistenziale a favore di una persona non identificata)

....è questa la raccolta differenziata?

22 ottobre 2008

VALLE MARTELLA"PRESUNTA SPECULAZIONE EDILIZIA " ?

RIFLESSIONE DEL CONSIGLIERE PROCACCINI SU VALLE MARTELLA
"PRESUNTA SPECULAZIONE EDILIZIA " ?

Ø Lo scrivente, in qualità di consigliere comunale del Comune di Zagarolo, da oltre due anni e mezzo, propone interrogazione in merito ai piani di recupero tesi al “recupero” di tutti i fabbricati ad uso abitativo e commerciale, edificati oltre trent’anni/quaranta fa nella frazione di Valle Martella di Zagarolo;

Ø Nel corso del consiglio comunale, del 29.12.2007, dopo svariati decenni di immobilismo da parte delle varie Amministrazioni di sinistra e centro sinistra succedutesi nell’ambito del Comune di Zagarolo, venivano finalmente approvati i piani di recupero nella frazione di che trattasi;

Ø Nell’ambito del Consiglio Comunale del 30.07.2008, lo scrivente, non riuscendo ad ottenere alcun tipo di rassicurazione da parte del Sindaco Sig. Leodori, proponeva ulteriore interrogazione orale, tesa ad ottenere precisi chiarimenti in merito allo stato dell’arte dei predetti piani, ovvero finalizzata ad ottenere informazioni circa il recupero dell’intero patrimonio edilizio esistente in località Valle Martella.

Ø I piani di Recupero per Valle Martella, approvati nella seduta consiliare del 29.12.2007, venivano trasmessi alla Regione Lazio solo a seguito dell’interrogazione orale summenzionata, poiché i medesimi risultano acclarati al protocollo dell’Ufficio di Segreteria della Regione, in data 01.08.2008, protocollo reg. Lazio, n. 139600. Ne consegue che, il Sindaco Sig. Daniele Leodori, per motivi non meglio specificati, non ha provveduto a trasmettere i piani di recupero a seguito dell’adunanza consiliare del 29.12.2007 sebbene, i medesimi, fossero stati formalmente approvati a seguito della suddetta adunanza;

Ø Il Regolamento Comunale prescrive che le risposte alle interrogazioni devono essere rese nel corso del successivo Consiglio Comunale, se questo ricade entro i trenta giorni dall’inoltro dell’interrogazione, o, dopo trenta giorni, qualora in tale lasso di tempo non ne sia convocato un altro. Orbene, in data 04.08.2008, è stato convocato un successivo Consiglio Comunale e, comunque i trenta giorni sono scaduti il 30.8.2008. Tuttavia, il Sindaco Sig. Leodori, non ha provveduto a fornire risposta all’interrogazione proposta, violando conseguentemente il Regolamento Comunale, complice anche l’inerzia del Presidente del Consiglio e del Segretario Comunale che non hanno sollecitato in alcun modo il Sindaco al rispetto del Regolamento in questione;

Ø Nel corso della Conferenza dei Capigruppo del Comune di Zagarolo, tenutasi in data 15.09.2008, a seguito di puntuale domanda posta dallo scrivente in merito allo stato dei piani di recupero per Valle Martella, il Sindaco, rispondeva che non aveva ricevuto risposta dalla Regione Lazio e, quindi, ai sensi di una normativa non meglio specificata, sosteneva che può ritenersi applicabile il cosiddetto “silenzio-assenso” che, da quanto risulta allo scrivente (combinato disposto dei commi 1 e 4 della L. R. n. 36 del 02.07.1987), non risulta applicabile alla specie di che trattasi. In ogni caso, eludendo nuovamente la domanda posta e, l’interrogazione proposta in data 30.07.2008, rifiutava di fornire ulteriori informazioni lasciando ampi dubbi interpretativi sia sul reale stato dei summenzionati piani di recupero che sulla veridicità delle informazioni fornite, atteso peraltro che, il medesimo, in molteplici circostanze ha reso risposte confusionarie e contraddittorie, come accaduto di recente per l’istituzione delle Alte Professionalità in ambito Comunale, le indennità corrisposte ad un ristretto numero di dipendenti Comunali, o, la stravagante nomina a vicesegretario di un dipendente sprovvisto nei prescritti requisiti.
Tutto ciò premesso, preso atto dello stato confusionario della situazione e, dei reiterate rifiuti nel fornire delucidazioni da parte del Sindaco in merito alla questione di che trattasi, lo scrivente nutre legittime perplessità sia in merito alla fondatezza normativa del “silenzio-assenso” che alla percentuale del patrimonio edilizio che potrà essere recuperato, atteso che nella località di Valle Martella esistono numerosi vincoli sia di natura idrogeologica che archeologica. Peraltro, ammesso che per la specie in esame possa applicarsi il combinato disposto dei commi 1 e 4 della L.R. 36/87, questo impone che le deliberazioni di consiglio devono essere inviate entro 60 giorni dalla data di deliberazione di controdeduzioni alle opposizioni e l’approvazione si concretizza trascorsi 120 giorni senza aver ricevuto osservazioni da parte della Regione (silenzio-assenso). Nella fattispecie, entrambi i due vincoli temporali, per quanto esposto in premessa, non sono stati rispettati e, dunque, l’intero procedimento per i piani di recupero di Valle Martella andrebbe ripetuto ex-novo a causa del negligente e discutibile modo di gestire l’Ente da parte del Sindaco.
Il Gruppo Consiliare de La Destra per Zagarolo aveva richiesto il recupero dell’intero patrimonio edilizio nella frazione in parola, ma stante l’ingiustificata inerzia palesata dall’Amministrazione nel corso del 2008 teme che, il recupero in oggetto, semmai ci sarà, andrà a beneficiare una piccola percentuale del patrimonio edilizio lasciando nella disperazione le numerose famiglie che abitano da decenni in predetta località.
Cons. Mario Procaccini

ALCUNE NORME.

Il P.P. una volta redatto, viene adottato con delibera del consiglio comunale.
Poi depositato per pubblicazione per 30 giorni.
Vengono effettuate le osservazioni durante questi 30 giorni e per i successivi 30 giorni.
Si avvia la fase delle controdeduzioni con successivi rigetti e accoglimenti. Il pacco viene trasferito in Regione.
La giunta regionale ha quattro possibilità:
non approva e lo ritrasmette in comune;
apporta modifiche sostanziali, il comune deve ripubblicare;
apporta modifiche non sostanziali e approva il piano;
approva il piano.
Dato che l'iter è lungo e macchinoso, si rende necessario salvaguardare il P.P., tramite il sindaco, davanti a richieste di trasformazione del territorio in contrasto con il P.P. adottato.
Queste misure di salvaguardia hanno la durata di 3 anni.

parere regionale
REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
________________________________________________________________________________________________________________________
Via Giorgione, 129 – 00147 Roma Tel. 06.51681
Roma, lì ………………………..
Comune di S. Angelo Romano (RM)
Oggetto: Riscontro quesito circa l’interpretazione dell’art. 4 della L.R. n. 36/87.
In riscontro al quesito di cui all’oggetto, si ritiene di dover condividere l’interpretazione
fatta propria da codesto Comune in ordine all’ultimo comma dell’art. 4 della L.R. n. 36/87.
Infatti, la laconica disposizione secondo cui “trascorso detto termine gli strumenti
urbanistici attuativi si intendono approvati” - la quale, per così come formulata, non sembra adombrare la necessità di un ulteriore intervento da parte dell’Amministrazione comunale(come espressamente previsto, in ipotesi concettualmente analoga, per es. dall’art. 19 delD.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) che chiuda il procedimento – depone indubbiamente a favore della soluzione prospettata.
In altre parole, il silenzio tenuto dalla Regione nel periodo di tempo (120 gg.) a questa assegnato per l’approvazione per piano urbanistico attuativo, acquista un suo specifico valore provvedimentale, concretandosi in un implicito atto di assenso, che è, di per sé, bastevole a completare la fattispecie.
Fermo quanto sopra, appare indiscutibile la generale opportunità che il comune adotti, in tali fattispecie, un atto ricognitivo dell’intervenuta approvazione dello strumento urbanistico a seguito dell’infruttuoso decorso dei termini, al fine di dar contezza ai diretti interessati nonché ai terzi dell’approvazione medesima.
Il Direttore

21 ottobre 2008

Rassegna stampa




LA PREFETTURA DENUNCIA LEODORI ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI DI ROMA

Egregio direttore,
le scrivo per mettere al corrente i suoi tanti lettori di uno degli ultimi successi conseguito dal gruppo consiliare de La Destra che umilmente rappresento nel comune di Zagarolo. Con il consueto pragmatismo vengo immediatamente al sodo, evitando di perder tempo con le consuete filastrocche demagogiche a cui, da diversi anni, la maggior parte degli esponenti politici gabinei hanno abituato i suoi gentili lettori. Ciò premesso intendo parlarle della vicenda relativa alle “strampalate” indennità di posizione conferite dal Sindaco di Zagarolo Daniele Leodori ai sette Responsabili di Area comunali, a decorrere dal 1.1.2006, inquadrati in Cat. D, di cui uno solo in possesso di diploma di laurea e, al Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco di importo pari a 16.000,00 euro.

Per dovizia di cronaca, ritengo opportuno rammentare che all’indomani delle elezioni Politiche del 2006, vinte dal centro-sinistra per una manciata di voti, il Sindaco di Zagarolo ha pubblicato una deliberazione di Giunta comunale per mezzo della quale conferiva ai sette Responsabili di Area summenzionati, una indennità di posizione pari al massimo dell’importo previsto dal CCNL per gli enti locali per le cosiddette Alte Professionalità. Dalla stessa deliberazione, inoltre, si desumeva che un provvedimento analogo era già stato disposto a favore del Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco, dipendente comunale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato in Cat. C1, per motivazioni non meglio specificate. L’inciso di cui sopra teso ad evidenziare la coincidenza delle date, può sembrare eccessivamente di dettaglio, ma sa com’è, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca!

Da allora, gentile direttore, ho proposto tre interrogazioni consiliari oltre svariate richieste di chiarimento all’ex Direttore Generale Dott. Piero Pescatori, al Sindaco Leodori e, negli ultimi tempi, anche al nuovo Direttore Generale Dott. ssa Daniela Urtesi finalizzate a far chiarezza in merito alla legittimità di predette indennità e se, provvedimenti analoghi, fossero stati disposti o pianificati anche per i restanti dipendenti comunali. Di contro, nel corso di questi anni, ho ricevuto risposte contraddittorie, superficiali, irridenti o prive di fondamento giuridico. Stanco di tale inqualificabile comportamento dell’Amministrazione, recentemente, ho deciso di rivolgermi al vice prefetto di Roma, Dott. Ferdinando Santoriello il quale, preso atto delle numerose e gravi anomalie di carattere amministrativo, ha denunciato il Sindaco Leodori alla Procura della Corte dei Conti di Roma. Quest’ultimo, dopo anni di spavalderia e d’intollerabili atteggiamenti di supponenza, complice anche l’appoggio indiscriminato di un paio di esponenti politici di “finta” opposizione, inizialmente eletti nella fila dell’UDC in seguito folgorati dai circoli della Brambilla e, recentemente, auto-proclamatosi gruppo misto verso il Popolo delle Libertà sebbene già severamente “bastonati” dal capogruppo del PdL di Zagarolo Dott. Salvatore Genovese, si è improvvisamente ravveduto sul modo “stravagante” di gestire l’Ente ed ha immediatamente disposto, a far data dal 1.8.2008, il ripristino delle Posizioni Organizzative in luogo delle Alte Professionalità, avviando allo stesso tempo uno sciagurato procedimento finalizzato al recupero delle indennità indebitamente erogate ai summenzionati dipendenti.

Giova a tal proposito evidenziare che, nonostante la denuncia ricevuta dal vice prefetto Dott. Ferdinando Santarello, il Sindaco si è ben guardato dal descrivere il caotico stato in cui ha trascinato il comune di Zagarolo nel corso degli ultimi otto anni, evitando di rappresentare che l’indennità corrisposta al Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco, dapprima di 16.000,00 euro annui e dopo la denuncia del vice prefetto, improvvisamente adeguata a 12.500,00 euro, non è applicabile al dipendente in questione come, d’altronde, si è ben guardato dal riferire che, in spregio alle più elementari norme del buon governo amministrativo, lo scorso febbraio, ha nominato vice segretario generale un dipendente comunale sprovvisto dei prescritti requisiti e, con il supporto del medesimo, ha illegittimamente approvato diverse dozzine di deliberazioni di Giunta Comunale con ripercussioni sull’erario tuttora da scoprire e quantificare. Le garantisco che stiamo parlando solo della punta di un enorme iceberg, poiché la pessima amministrazione Leodori è ancora tutta da raccontare. A tal proposito, nel prosieguo, mi riprometto di ragguagliarla circa i numerosi affidamenti fiduciari disposti dal Sindaco, non di rado, senza il necessario avallo dei preposti Uffici Comunali, della famigerata Commissione Edilizia Comunale che esercita un controllo capillare su qualsivoglia attività di carattere urbanistico, dei recenti piani di recupero per Valle Martella che risolvono poco o nulla alla popolazione ivi residente oppure del progetto della raccolta differenziata portato avanti a colpi d’improvvisazione come attesta, a titolo esplicativo, la scelta del sito su cui realizzare l’ecocentro, dapprima allegramente identificato in una zona distante circa 8-9 Km dal centro storico in loc. Colle Oliveto delle Scossite e, a seguito di interrogazione alla Provincia di Roma proposta dall’On. Buontempo, immediatamente spostato in un sito posto a circa 3 Km dal paese in loc. Prato Giordano.

Egregio direttore, ad ogni buon conto, consapevole della buonafede dei dipendenti comunali in questione, mi sono prontamente attivato con la dirigenza del partito che rappresento a Zagarolo, nonché con i preposti organi ispettivi, affinché a pagare dei tanti errori sopra esposti siano solamente il Sindaco Daniele Leodori, l’ex Direttore Generale Piero Pescatori e, se ne ricorreranno i presupposti, il Collegio dei Revisori dei Conti che, da quanto risulta allo scrivente, ha per anni tollerato le palesi violazioni di natura patrimoniale e contabile, decidendosi a richiamare il Sindaco al ripristino della legalità, solo a seguito dell’intervento del vice prefetto di Roma Dott. Ferdinando Santoriello.

Intendo precisare che tutto ciò, è stato portato avanti con lo spirito di ripristinare la legalità ed il buon governo amministrativo nell’ambito del Comune di Zagarolo, da troppi anni allo sbaraglio a causa di una gestione amministrativa approssimativa, arrogante, rappresentativa solo di sé stessa e dei propri accoliti e, assolutamente sorda alle esigenze elementari del cittadino. Proprio nei confronti di quest’ultimo, lo scrivente, consapevole dei doveri insiti nel mandato di consigliere comunale di minoranza, non vuole né intende mettere la testa sotto la sabbia e far finta che nulla stia accadendo in questi anni di ingiustificabile e sfrontata illegalità messa in atto dall’allegra Amministrazione Leodori.

10 ottobre 2008

PIANI DI RECUPERO PER VALLE MARTELLA- TAGLIO DEI LINEARI DEI COLLI

COMUNE DI ZAGAROLO GRUPPO CONSILIARE“LA DESTRA”

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ZAGAROLO
AL SEGRETARIO GENERALE D.SSA. DANIELA URTESI
AL RESPONSABILE AREA IV^ sig. FONTANA
OGGETTO:- richiesta notizie-. Piani di recupero per Valle Martella.
CONSIDERATO che gli atti necessari per l’espletamento del proprio mandato consiliare vengono frequentemente forniti con grave ritardo, le risposte alle interrogazioni sistematicamente violano i tempi e le modalità prescritte nel Regolamento CONSILIARE e che la recente nomina del Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi , non ha nella sostanza, modificato le pessime abitudini acquisite dall’Amministrazione con la compiacenza dell’ex Direttore Generale, Dott. Piero Pescatori.Lo scrivente, a tal proposito, non può esimersi dallo stigmatizzare l’inqualificabile comportamento del Sindaco che, a distanza di OLTRE un anno, non ha ancora provveduto a fornire risposta all’interrogazioni orale presentata nel corso dell’adunanze assembleari.PREMESSO che con l'approvazione del Piano di Recupero (Valle Martella)e per le osservazioni presentate la Regione ha prescritto (OLTRE il taglio dei lineari dei Colli )che per la zona Valle Martella si stima una cubatura aggiuntiva di 150.000 mc mentre per le osservazioni una cubatura di 110.000 mc.Pertanto complessivamente la nuova cubatura di incremento risulterebbe di 762.000 mc, corrispondente a 7620 abitanti da insediare e pertanto superiore a quella prevista pari a 5895 abitanti.Al fine di ricondurre il giusto incremento volumetrico nella presente variante, si è "proceduto a correzione d’ufficio in ciascuna sottozona." CIO’ PREMESSO si RICHIEDE alla S.V. la conoscenza delle correzioni fatte d'ufficio dalla Regione Lazio al fine di capire:!)- come Valle Martella è stata inglobata nel dimensionamento della Nuova Variante di Piano;!)- come sono state corrette le nuove zone d'espanzione.La presenta riveste carattere d’urgenzaCons. Cav. Mario Procaccini

7 ottobre 2008

SOLLECITO RISPOSTA INTERROGAZIONI PROPOSTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.07.2008.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ZAGAROLO
AL SIGNOR PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA
AL SEGRETARIO GENERALE D.SSA. DANIELA URTESI
AL RESPONSABILE AREA IV^ COMUNE DI GEOM. FONTANA
AL COMANDANTE DELLA P.M UFF. DI P.G. ANIELLO NUNZIATA.

OGGETTO:-SOLLECITO RISPOSTA INTERROGAZIONI PROPOSTE
CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.07.2008.

CONSIDERATO che gli atti necessari per l’espletamento del proprio mandato consiliare vengono frequentemente forniti con grave ritardo, le risposte alle interrogazioni sistematicamente violano i tempi e le modalità prescritte nel Regolamento CONSILIARE e che la recente nomina del Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi , non ha nella sostanza, modificato le pessime abitudini acquisite dall’Amministrazione con la compiacenza dell’ex Direttore Generale, Dott. Piero Pescatori.
Lo scrivente, a tal proposito, non può esimersi dallo stigmatizzare l’inqualificabile comportamento del Sindaco che, a distanza di OLTRE due mesi, non ha ancora provveduto a fornire risposta all’interrogazione orale presentata nel corso dell’adunanza assembleare del 30.07.2008 in merito allo stato della proprietà del terreno distinto in catasto al foglio 46 part.79 e, del Segretario Generale che non si è imposta nei confronti del medesimo al fine di far rispettare le regole stabilite dai vari Regolamenti Comunali.

CONSIDERANDO INOLTRE che le risposte alle interrogazioni proposte dallo scrivente, non di rado, sono incoerenti, contraddittorie, confusionarie ecc. costringendo, lo scrivente, a doversi rivolgere agli organi prefettizi al fine di ottenere risposte ragionevoli, con spiacevoli conseguenze nei confronti di terzi (ad es. diversi impiegati comunali) coinvolti, loro malgrado, in predetta mala gestione.

TUTTO CIO’ PREMESSO lo scrivente, suo malgrado, è nuovamente costretto a comunicare al Signor. Prefetto il mediocre andamento di qualche Ufficio Comunale, l’inqualificabile comportamento dell’Amministrazione e, purtroppo, anche l’insoddisfacente contributo reso dal nuovo Segretario Generale nell’imporsi e nel far rispettare i vigenti Regolamenti Comunali E , a sollecitare le risposte all’interrogazioni proposte durante il Consiglio Comunale del 30.07.08.-
Alla presente si allega:-
Nota interpretativa sullo stato dei luoghi del distributore Carburanti di via Valle Del Formale.-
Estratto copia verbale cons. com. del 30.07.08.


Cons. Cav. Mario Procaccini

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OGGETTO:-Nota interpretativa “ Richiesta Chiarimenti”

A seguito di sopralluogo effettuato con tecnico di fiducia, presso la stazione di servizio denominata API, sita in Zagarolo, Via Valle del Formale, per meglio lumeggiare la posizione della particella 79 del Foglio 46, di proprietà del Comune di Zagarolo, lo scrivente Consigliere Comunale PROCACCINI Mario, coadiuvato come sopra, ha appurato, che tale particella è stata occupata dalla stazione di servizio totalmente nel modo seguente:
parzialmente dalle tre uscite carrabili (non escluso l’eventualità del posizionamento dello stesso impianto GPL su tale appezzamento);
mentre nella restante parte sono stati realizzati dei muri di contenimento, da un lato, e dall’altro un marciapiede con all’interno aiuola con giardino ornamentale , dove sono presenti alberi di alto fusto che erano presenti ancor prima che venisse realizzato l’impianto di distributore carburanti, che come risulta noto, è stato realizzato nei primi anni 2000.
E’ doveroso precisare che durante il sopralluogo è stato altresì rilevato che il posizionamento di tutto l’impianto ed in special modo ove insiste il locale bar, ed ove insisteva l’autolavaggio di recente rimosso (cosa che fa pensare privo di necessaria autorizzazione), lo stesso è ubicato sotto il costone tufaceo non rispondente alle normative di sicurezza come previsto nella normativa antisismica, in particole la completa non messa in sicurezza del costone sovrastante la stazione stessa.

Si voglia dare riscontro sull’esatta applicazione della legislazione vigente.


Il Consigliere Comunale
Procaccini Mario.

30 settembre 2008

alcune norme sul c d s art.173 comma 2^

Giudice di pace Roma sentenza 9468/04 del 22/01/2004L' art. 173 co. 2, C.d.S. vieta al conducente di far uso durante la guida di apparecchi radio o cellulari o cuffie auricolari, a meno che non si adotti un sistema di viva voce, oppure le cuffie consentano una normale percezione uditiva ad entrambe le orecchie e un normale utilizzo delle mani, che non ne risulti ostacolato.In caso di violazione di tale norma, la legge prevede la decurtazione di 5 punti dalla patente, nonche' sanzioni amministrative pecuniarie.La contravvenzione e' valida pero' soltanto se avviene l'immediata contestazione da parte delle forze dell'ordine. E' pertanto necessario che il conducente venga fermato e venga in effetti accertato il fatto, anche per dare la possibilita' di immediata "difesa" al conducente stesso.Non deve pertanto esserci alcun dubbio sul fatto contestato, e l'uso del cellulare da parte del conducente deve essere accertato nelle forme piu' idonee e certe possibili.Nel caso invece le forze dell'ordine non abbiano eseguito immediata contestazione, e non sussistano validi motivi per non aver contestato subito l'infrazione, l'art. 23 penultimo comma, della L. 689/81 prevede che il Giudice di Pace, a seguito del ricorso alla contravvenzione, annulli la contravvenzione stessa per mancanza di prove sufficienti.Nella sentenza de quo, l'agente di polizia aveva sanzionato un conducente in quanto alla guida con cellulare senza auricolare, senza pero' effettuare la contestazione immediata, adducendo come motivo a verbale che il veicolo non poteva essere arrestato in quanto si trovava ad eccessiva distanza dal posto di polizia.Il Giudice di pace, nella sentenza riportata sotto, accertanta la mancata contestazione immediata, e affermato che il motivo riportato, cioe' l'eccessiva distanza del veicolo, sia proprio in netta contraddizione con la possibilita' di accertare senza dubbio l'infrazione effettiva, ha dichiarato illegittimo e quindi annullato il verbale di contravvenzione.REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL GIUDICE DI PACE DI ROMAha pronunciato la seguenteSENTENZAnella causa iscritta al N.° 51384/03 R.G.TRAXXX, domiciliato in Roma, Viale degli Ammiragli n. 46, presso lo studio del proprio procuratore e difensore avv. Simone PacificiRicorrenteCONTROSindaco p.t. del comune di Roma, domiciliato in Roma, Via del Campidoglio, 1ResistenteOGGETTO: Opposizione ex art. 23 L. 689/1981 avverso verbale di accertamento di violazione n. 300077171 allegato alla presente sentenza in copia conforme e della quale ne fa parte integrante.CONCLUSIONI. Come da verbale di causa.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso depositato il 5/06/2003 il ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento di cui sopra deducendone la illegittimità per mancata contestazione immediata ed illogicità della motivazione.Non si costituiva l'AmministrazioneAd istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.MOTIVI DELLA DECISIONEL'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta.Il ricorrente contesta di aver fatto uso del telefono cellulare, e la possibilità di accertamento da parte del verbalizzante per essere lontano dal posto di rilevazione.In fatto, il verbalizzante giustifica l'omissione della contestazione immediata per l'impossibilità di arresto del veicolo in quanto lontano dal posto di accertamento; tale circostanza lascia dubbi sulla sicura percezione dell'uso, da parte del ricorrente, di un telefono cellulare privo di auricolare o di sistema a viva voce. Nel dubbio, questo Giudice ritiene debba applicarsi l'art. 23, penultimo comma, della L. 689/81, come modificato dal D. Lgs. N. 507/1999.Le spese di causa come da dispositivo.PER QUESTI MOTIVIIl Giudice di Pace di Roma, nella persona dell'Avv. Fernando Savarese, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda proposta da XXX, dichiara illegittimo il processo verbale di contravvenzione e, per quanto di ragione, lo annulla.Condanna la resistente Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dr. Simone Pacifici.Così deciso in Roma lì 22/01/2004IL GIUDICE DI PACEFernando Savarese

24 settembre 2008

acquistata nuova auto per...?... la Polizia Locale di Zagarolo


L'Amministrazione ha provveduto ad acquistare una nuova autovettura di servizio per la Polizia Locale.
Un passo decisivo per consentire alla Polizia Locale di espletare con maggiore efficienza i compliti istituzionali che è chiamata a svolgere nell'ambito del territorio comunale.
In questo caso e, salvo sorprese, non si può che elogiare l'attenzione dell'Amministrazione nei confronti della sicurezza del cittadino.
Una sola cosa non ci è chiara... come mai viene parcheggiata nell'area destinata alle autovetture di rappresentanza Comunali e non nei pressi del Comando della Polizia Locale?

19 settembre 2008

Piani di recupero per Valle Martella

Nel prossimo consiglio comunale saranno finalmente discussi i piani di recupero per Valle Martella già approvati nella deliberazione consiliare del 20.12.2007.

La Destra si augura che il Sindaco Sig. Leodori, in ossequio alle tante promesse elettorali, possa recuperare l'intero pratimonio edilizio edificato nella frazione di che trattasi.

Corre tuttavia l'obbligo di segnalare almeno due fatti inquietanti:

1) il Sindaco non ha tuttora provvisto a fornire una risposta all'interrogazione proposta da La Destra in merito allo stato generale dei Piani di Recupero per Valle Martella, presentata nel corso dell'adunanza consiliare del 30.7.2008. Di per sé nulla di grave, il primocittadino ormai da anni, ci ha abituati ad una stravagante interpretazione del vigente Regolamento Comunale per ciò che concerne i tempi di risposta alle interrogazioni proposte dai Consiglieri Comunali, salvo che tale "silenzio" non nasconda fatti e/o aspetti della vicenda a cui non voglia dare pubblicità;

2) l'articolo 33 della L. 47/1985 disciplina la cosiddetta "inedificabilità assolutà" caratterizzata dal divieto di edificare successivamente all’imposizione del vincolo, divieto non superabile nemmeno con il parere favorevole dell’Amministrazione di settore: “Le opere di cui all’art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:


a) vincoli imposti da legge statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d) ogni altro vincolo che comporti l’inedificabilità delle aree.

Ciò premesso, La Destra si augura che il Sindaco riuscirà a rispettare le tante promesse, ottenendo il recupero dell'intero patrimonio edilizio di Valle Martella senza creare disparità alcuna. Se ciò accadrà, come tutti ci auguriamo, La Destra non potrà che essere FAVOREVOLE all'attività portata avanti dall'Amministrazione nel corso del 2008. Naturalmente anche se ciò dovesse accadere, La Destra non cesserà di seguire con attenzione l'evolversi della situazione, poichè non è la prima volta che il Sindaco dichiara e garantisce solennemente e, poi in difficoltà, innesta la retromarcia, come accaduto, a titolo esplicativo, per le cosiddette Alte Professionalità oppure per l'eco-centro in loc. Colle Oliveto delle Scossite. Di contro, se predetti piani di recupero, andranno a "recuperare" solo una frazione del patrimonio edilizio, lasciando nella disperazione centinaia di famiglie, La Destra non potrà che dissentire da questo inqualificabile modo di fare politica basato su eterne promesse, superficialità ed approssimazione amministrativa.

Questa è la sola preoccupazione de La Destra; la tutela del territorio e del patrimonio edilizio Comunale e di tutti i cittadini ivi residenti.

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AMICI DI VALLE MARTELLA QUALI ATTI BISOGNA RICHIEDERE AL COMUNE SUI PIANI.

ECCOLI


AL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Daniela Urtesi

AL SINDACO
Dott. Daniele Leodori


Oggetto: Richiesta ( Urgente ) atti / relativi al Consiglio Comunale del 24.09.2008.trattati al punto 4
ordine del giorno.
Piano Particolareggiato di Recupero di Valle Martella.

Ai fini dell’espletamento del proprio mandato consiliare, si richiedono i seguenti atti relativi alla deliberazione di Consiglio Comunale del 24/09/2009, trattati al punto 04 O. D. qui di
seguito riportati :

1) N.T.A . allegati del. Cons. n. 08 del 04.04.2008;
2) Nuove N.T.A a seguito osservazione regione lazio ;
3) Comunicazione Dip. Territorio Regione Lazio prot. n.23589/2008 del 04.06.2008,acclarata
al prot. Comunale posta in entrata n.12897 del 16.06.2008;
4) Delibera Consiglio Comunale n.08 del 04.04.2008;
5) Nota Regione Lazio prot. 21428 del 19.05.2008 acclarata al prot . Comunale con
n.0011404 del 22.05.2008;
6) Verbale Commissione Urbanistica Comunale n. 10 del 24.09.2008;
7) Nota Regione Lazio area 2b.05, n. 139600/ del 23.09.2008, acclarata al prot. comunale n.
0020238 del 23.09.2008;
8) Circolare Assessorato Urbanistica Regione Lazio n.6931 del 01.04.1993.-
9) Elaborato Grafico redatto A seguito di Osservazioni della Regione Lazio n.,139600 del
23.09.2008, quanto altro potrà meglio lumeggiare la deliberazione di Consiglio Comunale
sull'applicazione della legge 36/87;

La presente riveste carattere d'urgenza.

Cons. Cav. Mario PROCACCINI.

15 settembre 2008

Consiglio Comunale del 20.12.2007,approvazione Variante generale piani di recupero per Valle Martella

Consiglio Comunale del 20.12.2007Punto 1: Mi astengo in quanto l’avviso di affidamento incarico professionale per la redazione delle indagini geologiche/geognostiche per il piano di recupero di Valle Martella, le varianti urbanistiche delle zone di Colle Lungo e della Stazione delle FF.SS. di Zagarolo a firma del Geometra Fontana sono la testimonianza che la Variante Generale di PRG è un contenitore vuoto che potrà essere riempito solo che di volta in volta; ragion per cui discutere di un programma pluriennale di attuazione in esecuzione della variante significa parlare di un qualcosa che richiederà anni e danaro, da reperire, con il rischio che quello che viene progettato rimanga solo su carta e non accontenti che solo pochissime persone. Vero è che l’amministrazione comunale può ravvedersi in qualunque motivo e trattare da eguali tutti gli abusivi provvedendo al loro recupero è per questo che volendo ritenere che l’amministrazione agirà in buona fede e non volendo fare un processo alle intenzioni dichiaro di ASTENERMI.Punto 2: Mi astengo. Il piano per l’edilizia residenziale pubblica in località Colle Noce/Palazzola richiederà anni per essere realizzato e ciò che si vuole scongiurare sono intenti speculativi. Vero è che bisognerà vedere cosa farà l’amministrazione comunale per evitare che ciò accada e che volendo concedere il beneficio del dubbio al fine di consentire all’amministrazione di operare se questo è il suo intento per detti motivi mi ASTENGO.Punto 3 : Lei Sindaco vorrebbe che votassi contrario in modo da scaricare sul Consigliere Procaccini la responsabilità del mancato decollo della Variante di recupero di Valle Martella ma questa soddisfazione non gliela dò così come non mi abbasso a raccogliere la provocazione di fare denuncia perché non mi sono stati dati gli atti relativi alla variante per Valle Martella. Tali atti mi sono stati negati perché sapevate che studiandoli avrei potuto scoprire delle magagne grandi come case oppure che quello che si va a dire ai cittadini che possono costruire quando gli pare e che gli verranno rilasciati permessi di costruire con cui verrà recuperata la loro casa è solo propaganda politica in vista delle elezioni provinciali. Io non le darò questa soddisfazione. La responsabilità, se la variante per Valle Martella, in Regione, non verrà approvata deve rimanere tutta sua. A fronte della mancata visione degli atti relativi alla Variante per Valle Martella mi ASTENGO. Se è bravo salverà tutte le case di Valle Martella e allora avrà il meritato plauso della cittadinanza in caso contrario è giusto che a risponderne sia il responsabile. Quando si firmano cambiali in bianco come quella di promettere di salvare le case le cambiali vanno onorate e non si deve cercare di mascherare il proprio fallimento trovando un capro espiatorio in un consigliere comunale che ha il difetto, perché a questo mondo oramai è un difetto, di volere che ogni cittadino abbia ciò per cui lotta ogni giorno : la messa in regola della propria casa. Le ripeto e lo grido perché tutti possano sentire MI ASTENGO !!! L’approvazione del Piano di Recupero del Comprensorio di Valle Martella ai sensi della Legge 28/80 significa recupero alla luce del condono (cosiddetto dell’Onorevole Fini) che esclude le aree vincolate, il che significa che cosa?! Che nessuno viene sanato ?! e tutto ciò come si concilia con la variante di recupero per Valle Martella ferma in Regione ed in attesa di approvazione ?! e la propaganda politica con cui si rassicurano i cittadini che le loro case non verranno abbattute ?! il fatto che non si proceda a demolizioni non significa che si possa dormire sonni tranquilli se poi per quelle stesse case che sono abusive non vengono rilasciati ipermessi di costruire perché dietro l’angolo c’è la realtà dell’acquisizione del bene al patrimonio del Comune e la beffa per chi è in possesso di una casa non regolare è quella di entrare in banca, se ha bisogno di soldi, chiedere un mutuo e vederselo respingere perché la propria casa non è regolare . Sarebbe bene procedere al recupero di tutti gli abusivi senza che a beneficiare del permesso siano solo singoli individui, pluripossidenti che chissà potrebbero possedere anche in forza di discutibili titoli quali sentenze di usucapione.Punto 4: Non si dubita che i terreni gravati da uso civico siano alienabili lo consente la L. regionale n. 1 del 1986 però è, anche vero che, ai sensi della L.R. 18.02.2005 N. 11 di modifica nell’art. 1 del comma 4 dell’art. 8 della L.R. 03.01.1986 n. 1, come da ultimo modificato dall’articolo 8 della L.R. 27.01.2005 n. 6 “Non possono comunque essere alienati i terreni di proprietà collettiva (ad esempio del Comune) di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti dalle leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale”. La legge regionale citata prevede che la giunta regionale possa autorizzare l’alienazione di terreni di proprietà collettiva quando questi abbiano acquistato carattere e destinazione edificatoria in conformità al P.R.G. o altro strumento urbanistico. Premesso che:v l’alienazione può avvenire al valore venale dell’area che tenga conto dell’incremento di valore derivante dalla destinazione edificatoria, con il sistema del pubblico incanto o con attribuzione della proprietà di singoli lotti agli utenti, che si obblighino a destinare il lotto all’edificazione della prima casa ovvero alla edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attivitàv Allo studio vi sono ancora tre varianti da far approvare : quella per Valle Martella, Colle Lungo e della Stazione delle FF.SS. di ZagaroloSorge spontaneo domandarsi quali siano i lotti interessati dagli usi civici, a chi appartengano e se i privati che traggano vantaggio da detta alienazione non siano una cerchia ristretta di persone, atteso che, se i terreni gravati dagli usi civici sono interessati da vincoli, non possono essere alienati. E’ un dubbio che solo il tempo e l’operato dell’amministrazione comunale potrà fugare ma stante la poca trasparenza di questa amministrazione comunale che non ha messo i cittadini in condizione di conoscere il contenuto della varianti su cui vuole che il presente consiglio esprima il voto ( quella per Valle Martella, Colle Lungo e della Stazione delle FF.SS. di Zagarolo ) si reputa opportuno astenersi per non dare manforte ad iniziative amministrative disastrose né per impedire laddove quello che si teme rimanga solo un sospetto di esercitare da parte dell’amministrazione un proprio diritto avallato dalla Regione Lazio.Chiedo che la presente dichiarazione di voto sia allegata alla delibera di questo consiglio comunale e trasmessa in allegato alla documentazione che sarà inviata ai competenti uffici regionali.Il Consigliere ComunaleCav. Mario ProcacciniPreciso per gli amici di Valle Martella che i piani di recupero non hanno efficacia da subito- Il Sindaco Leodori in Consiglio,SU MIA PRECISA RICHIESTA , ha precisato che non tutte le abitazioni presenti sul territorio di Valle Martella saranno oggetto di recupero e cioè SANATE. Per tanto cari amici vi invito a visionare e presentare osservazioni , per far valere i vostri diritti di cittadini che pagano le tasse.Le osservazioni sono semplici da presentare- se richiesto predisporrò un modulo di compilazione.Con stima -Auguri di buone festività.
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consiglio comunale del 19.12.07-Dichiarazione di voto .
Consiglio Comunale del 19.12.2007Punto 1: Mi astengo perché non è chiara la ragione del prelievo da detto fondo considerato che i prelievi dal fondo di riserva Ordinario sono consentiti solo nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.Punto 2 :Voto Contrario in quanto detta amministrazione redige i bilanci ancor prima che venga approvata la finanziaria obbligandosi poi a fare la variazione di bilancio per adeguarsi alla normativa primaria esponendosi al rischio che venga compromesso il principio del pareggio.Punto 3: Mi astengo. Da applaudire l’iniziativa per la realizzazione del palazzetto dello sport esempio di struttura per il sociale che dovrebbe essere seguita da altre 100 eguali ma mi lascia perplesso che si stia realizzando il palazzetto con un progetto di variante urbanistica autonoma rispetto alla variante per Valle Martella. Ciò che significa ?! Che la variante per il palazzetto dello Sport si sa già che verrà approvata mentre la variante per Valle Martella no ?! E’ per questo che per realizzare il Palazzetto dello Sport si è fatta una variante autonoma ?! E allora i piani di recupero del Comprensorio di Valle Martella si vanno a far benedire ?! Le dico Sindaco che Lei deve far approvare i piani di recupero di Valle Martella, recuperando ogni singolo abusivo, quello stesso abusivo che si reca a votare e che paga le tasse, inserendo all’interno della variante di Valle Martella il palazzetto dello sport in modo che tutti siano tutelati non solo i giovani che vogliono svagarsi ma anche i padri di famiglia che vogliono avere una casa regolare.Se Lei sta approvando un piano di recupero per Valle Martella perché il Palazzetto dello Sport non è compreso nella variante di Recupero di Valle Martella ?! Cosa si nasconde nella variante ad hoc per il Palazzetto dello Sport ?!Punto 4 : L’impossibilità di aver una piena conoscenza in merito all’inserimento alla convenzione per la concessione del servizio di distribuzione del gas metano di un patto aggiuntivo mi porta, pur condividendo l’iniziativa per la concessione del servizio di distribuzione del gas metano, ad astenermi: pertanto, mi astengo.Punto 5: Mi astengo. Pur condividendo l’esigenza di dover rivedere da parte dell’amministrazione comunale le Entrate ritengo che esigenza primaria sia quella di fare in modo che i cittadini siano incentivati a pagare le tasse per un importo, se vogliamo, anche maggiore rispetto al passato ma a fronte di servizi che soddisfino le loro primarie esigenze, quale quello di mettere in sicurezza la circolazione, assicurare un servizio di raccolta dell’immondizia quotidiano, sistemazione dell’impianto idrico (ci sono colli che non hanno l’acqua potabile________) , sistemazione dell’impianto fognario ( non si dimentichi che per Valle Martella in alcune zone le fogne sono state realizzate con tubi che non sono di gress e l’ACEA vuole, al contrario i tubi di gress ); rilascio di permessi di costruire per le abitazioni, ancora abusive ed esistenti da oltre 30 anni.Punto 6: Voto Contrario alla modifica ed integrazione al Regolamento sull’imposta Comunale sugli immobili poiché credo che la cittadinanza non sia stata consultata né informata in merito alle modifiche sull’imposta sugli immobili. E’ inoltre indubbio che a fronte dei tagli dei finanziamenti dello Stato agli Enti locali, i Comuni, compreso Zagarolo, nel modificare il regolamento sull’imposta Comunale sull’ICI non potranno far altro che aumentare l’imposta cosa che non è accettabile a fronte delle ulteriore tasse che dovranno pagare i cittadini come sempre a fronte di servizi inadeguati.Punto 7 : Mi astengo. L’art. 14 del D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito in legge 26.04.1983 n. 131 recita testualmente: “ I Comuni provvedono annualmente, con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare le quantità di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 172 e successive modifiche e integrazioni, 22.01.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457 che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato”.Per poter fare ciò il Comune avrebbe dovuto già avere approvate dalla Regione oltre la Variante Generale, in cui ricordo, non è compresa Valle Martella , i Piani Particolareggiati, attuativi della Variante Generale nonché la variante speciale per Valle Martella (ancora ferma in Regione chissà per quanto senza essere stata approvata) perché solo i piani attuativi della Variante Generale e la Variante, approvata dalla Regione, per Valle Martella individuano le aree di edilizia residenziale pubblica, le aree destinate alle attività produttive e terziarie e solo se in possesso di detti atti può ritenersi credibile la relazione con cui viene determinato il valore espropriativo per le aree di edilizia residenziale pubblica, attività produttive e terziarie su cui il presente consiglio è chiamato ad esprimersi.Punto 8: Mi astengo. Le dichiarazioni di intenti sono come i sogni, molto belli ma svaniscono come spray con il sorgere del giorno. Sarà il futuro a confermare se l’amministrazione è all’altezza degli obiettivi che si prefigge basta che si ricordi che può disporre dei fondi che a tal fine vengono stanziati dalla Provincia, Regione e Comunità Europea. E soprattutto si ricordi di rendere conto di come spende i soldi ai cittadini in nome dei quali amministra il territorio.Punto 9 : Chiedo il ritiro del punto n. 9 nella parte in cui prevede l’approvazione del bilancio di previsione del 2008. Tra le motivazioni che mi spingono a richiedere il ritiro del punto posto all’ordine del giorno vi è il fatto che non vi è un piano normativo certo ( in quanto la finanziaria 2008 non è ancora stata approvata) e pertanto chiedo che questo bilancio venga posticipato. Sottolineo in particolare che i bilanci di previsione possono essere approvati tre o quattro mesi dopo l’approvazione della finanziaria. Chiedo che la seguente richiesta venga messa a votazione. Per il resto esprimo voto contrario:Piacerebbe esprimere il proprio voto su cose serie e certe e non fumose come il bilancio di cui si chiede l’approvazione.Il Bilancio è di circa 20 mln di euro di cui le spese correnti sono circa 10 mln di euro e la rimanente somma, di altrettanti 10 mln di euro, è rappresentata da spese di gestione in conto capitale. Abbiamo spese certe che possiamo rilevare solo dal rendiconto del 2006.A sua volta il bilancio di previsione del 2006 era di circa 20 mln di euro poi tradottosi in 10 – 12 mln di euro disponibili sui 20 mln ipotizzati. Ciò significa che su 20 mln di euro l’amministrazione ha lavorato con 8 – 10 milioni di euro in meno. Ciò significa che il bilancio di 20 mln di euro non è veritiero perché disponibile sarebbe solo la metà della somma, se va bene. Non si può chiedere a questo consigliere di approvare un bilancio in cui si fanno calcoli di entrate astronomiche mai realizzabili perché oltre le entrate bisogna tenere conto delle uscite inevitabili come la somma rilevante che il Comune di Zagarolo deve al Comune di San Cesareo quale suo debitore in forza di un atto di precetto che ha il suo fondamento in un titolo (sentenza di condanna) passato in giudicato.Chiedo che la presente dichiarazione di voto sia allegata alla delibera di questo consiglio comunale .
Cons Cav Procaccini
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Il Sindaco ( Signor Dott Leodori Daniele )parla di silenzio assenso. per i piani di recupero per la frazione di Valle Martella, inviati alla Regione Lazio solo dopo l'interrogazione avanzata dal Consigliere Procaccini (:)
Caro Sindaco i pareri sui vincoli sono stati acquisiti ?
Caro Sindaco dia risposta all'interrogazione proposta da questo Consiglire nella seduta del 30.07.2008 che di seguito riporto """ Si interroga il Sindaco per sapere quando saranno efficaci i piani di recupero di Valle Martella, se sono stati inviati alla Regione Lazio ed il relativo stato dei vincoli"" Noi siamo in attesa delle sue risposte.
( alcune norme sul silenzio assenso-D.L. n.269/2003 )

11 settembre 2008

RIPRENDIAMOCI I NOSTRI VALORI

MOVIMENTO POLITICO “LA DESTRA”Gruppo Consigliare Zagarolo
ORA BASTA!!!!!
A CASA NOSTRA PRETENDIAMO -RISPETTO - SICUREZZA – LEGALITA’
E’ ormai indispensabile ridare a TUTTI gli abitanti di Zagarolo un consapevole e reale senso di SICUREZZA:
I Cittadini sono stanchi dello stato di abbandono in cui ci ha lasciato il menefreghismo di chi ci governa e dovrebbe fare i nostri interessi:
INVITIAMO tutte le ISTITUZIONI a garantire un’assidua ed incessante attività di controllo nei confronti della popolazione immigrata, divenuta ormai una comunità numerosa e nascosta all’interno della comunità ufficiale e visibile dei residenti:
SOLLECITIAMO l’Amministrazione comunale di Zagarolo ad incaricare ed impiegare la polizia urbana per svolgere indagini al fine di verificare costantemente :
QUANTI, QUALI E CHI siano realmente gli immigrati sul TERRITORIO ZAGAROLESE;
il numero degli alloggi dati in affitto; se la legislazione relativa alla vendita di bevande alcoliche sia realmente rispettata:
UN CITTADINO INSICURO E’ UN CITTADINO DEBOLE E SCHIAVO DELLA PAURA E QUINDI UN PAESE INSICURO E’ UN PAESE DESTINATO A SOCCOMBERE E SPARIRE !

BASTA CON LE SCUSE E LE PROMESSE !
VOGLIAMO RISPOSTE E FATTI CONCRETI !!!!
Cons Cav Procaccini Mario

Rotatoria incrocio L. Einaudi - V. Sassobello: dubbi e perplessità

Per l'opera in oggetto, apparentemente realizzata in modo difforme rispetto ai vari elaborati redatti dal Geometra a cui è stata assegnato l'incarico di progettazione, sicuramente non è necessario il Certificato di Regolare Esecuzione nè tanto meno il Certificato di Collaudo, poichè l'importo dei lavori non impone la redazione di nessuno dei due documenti.

Trattandosi tuttavia di un progetto non è chiaro in base a quale criterio sia stata liquidata la fattura alla ditta appaltante, senza aver previamente effettuato una verifica e, quindi redatto un apposito verbale, teso ad accertare la conformità dell'opera (struttura architettonica, arredo, materiali utilizzati, ecc.) rispetto al progetto redatto dal professionista e, presumibilmente, approvato dal Responsabile del competente Ufficio Tecnico Comunale.
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ESPOSTO DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Oggetto: opere pubbliche in esercizio nell’ambito del Comune di Zagarolo sprovviste del certificato di collaudo

Il sottoscritto Mario Procaccini, nato a Cautano (BN) in data 8/7/1950 e residente in via di Colle Prato Nuovo, n. 111 – 00039 Zagarolo, in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Zagarolo, espone e denuncia quanto segue.

In data 17 giugno 2008 inoltrava richiesta al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Geom. Franco Pepe e per conoscenza all’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonella Bonamoneta, al Comandante della Polizia Locale, Aniello Nunziata e al Sindaco Daniele Leodori di Zagarolo, prot. n. 0013275, tesa a ottenere la certificazione di collaudo e la composizione della relativa commissione, ai sensi dell’art. 28 della L. 109/94 e degli artt. 187 e segg. del D.P.R. n. 554/99, per le seguenti opere pubbliche realizzate nell’ambito del territorio di Zagarolo:

1) Tratto di strada in via Valle del Formale nella zona antistante agli impianti sportivi;

2) Rotatoria in prossimità dell’incrocio stradale tra via di Sassobello e via Einaudi, in località Valle Martella;

In data 23 giugno 2008, lo scrivente, acquisiva presso la segreteria municipale del comune di Zagarolo, nota di risposta resa dal Geom. Franco Pepe, prot. n. 0013599 del 20.6.2008 per mezzo della quale il medesimo comunicava che, il certificato di collaudo del nuovo tratto di strada realizzato lungo via Valle del Formale è in corso di redazione da parte dell’Ing. Claudio Mirti, mentre per l’opera sita in località Valle Martella, dichiarava di aver già prodotto copia della documentazione richiesta in data 9.6.2006, prot. n. 0020553.

Lo scrivente, precisa che, in predetta documentazione non ha rinvenuto il certificato di regolare esecuzione che, doveva essere prodotto dal progettista dell’opera e, sulla scorta del quale il responsabile del procedimento, Geom. Franco Pepe, poteva e doveva effettuare le necessarie verifiche.

CONSIDERANDO CHE:

Il nuovo tratto di strada di via Valle del Formale, nella zona antistante agli impianti sportivi, è stato aperto alla circolazione stradale nello scorso ottobre 2007;

Il costo dell’opera in parola è stato di gran lunga superiore a € 500.000,00 (*) e, conseguentemente, a mente del comma 3 dell’art. 141 del D. Lgs. 163/2006 (art. 28, L. 109/94) il certificato di collaudo non può essere sostituito con il certificato di Regolare Esecuzione reso dal direttore dei lavori;

Ai sensi dell’art. 28 della L. 109/94 e artt. Dal 187 al 210 del regolamento D.P.R n. 554/99 la mancanza del certificato di collaudo che attesta l’avvenuto collaudo dell’opera in questione, impossibilita l’ente locale comunale all’accertamento della conformità dell’opera rispetto ai patti contrattuali ed alle regole dell’arte. Pertanto in assenza di tale documentazione, non si comprende in base a quali criteri e normative di legge il preposto Ufficio comunale abbia potuto accertare la buona esecuzione dell’opera e liquidare il corrispettivo all’appaltatore;

La rotatoria realizzata in località Valle Martella, in prossimità dell’incrocio di via di Sassobello e via Einaudi è in esercizio da gennaio 2006, sebbene già a suo tempo fu oggetto di interrogazione da parte del sottoscritto, poiché realizzata in modo apparentemente difforme rispetto al progetto presentato dal Geom. Marano ed approvato dall’Amministrazione del Comune di Zagarolo;

L’importo corrisposto alla ditta appaltante per la rotatoria di Valle Martella è ben inferiore a € 500.000,00, quindi, nel caso specifico, a mente del comma 3 dell’art. 141 del D. Lgs. 163/2006, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione reso dal direttore lavori. Lo scrivente tuttavia evidenzia che nella documentazione fornita dal Geom. Franco Pepe, responsabile del procedimento in questione, tale documentazione non risulta presente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto espone quanto sopra ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità amministrative e penali in cui si ritenga possa essere incorso il funzionario responsabile dello svolgimento del procedimento in parola, della relativa istruttoria e della decisione conclusiva. In particolare, lo scrivente, non riuscendo ad ottenere informazioni rassicuranti circa lo stato dei collaudi per le opere pubbliche in oggetto né dal responsabile del procedimento Geom. Franco Pepe, né dall’Assessore ai Lavori Pubblici Antonella Bonamoneta (la quale condivide uno Studio Tecnico Commerciale con il Geom. Sandro Marano), né dal Sindaco Daniele Leodori si trova, suo malgrado, costretto a richiedere se, nei fatti esposti in narrativa, si ravvisino inadempienze e mancate verifiche che possano mettere a rischio la pubblica incolumità.
In particolare, lo scrivente, chiede di verificare se per le opere in parola, non esistano i presupposti per chiuderle al pubblico uso non avendo potuto il responsabile del procedimento, Geom. Franco Pepe, aver effettuato la necessaria verifica tesa ad accertare la buona esecuzione dell’opera, ai sensi degli articoli di legge richiamati in premessa, in quanto sprovvisto della necessaria documentazione di collaudo.

Il sottoscritto a norma degli artt. 90 e 408 C.P.P. chiede di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione da parte del P.M.


Cons. Cav. Mario Procaccini

(*) il certificato di Collaudo è obbligatorio per opere pubbliche di importo superiore al milione di euro. Per importi contenuti tra 500.000 € e 1.000.000 € è facolta della stazione appaltatrice richiederlo.

Si allegano alla presente copia della seguente documentazione:

1) Richiesta tesa ad ottenere i certificati di collaudo per le opere in questione;
2) Risposta resa dal Geom. Franco Pepe, responsabile area Lavori Pubblici e Commercio del Comune di Zagarolo;
3) Documentazione resa dal Geom. Franco Pepe in data 20.6.2006.
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DANNO ERARIALE
Sentenza n. 176/2008 del 17 gennaio 2008 Sezione giurisdizionale per la regione Sicilia - Ente locale - Dipendente ufficio tecnico comunale - Incarico di direzione dei lavori - Irregolare esecuzione del contratto d'appalto - Negligenza grave del direttore lavori (false attestazioni) - Liquidazione del compenso per lavori superiori a quelli realmente eseguiti - Responsabilità - Sussiste * A cura dell’Ufficio StampaSEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANAcomposta dai magistrati :dott. Salvatore G.Cultrera Presidente dott. Valter Del Rosario Consigliere dott. Roberto Rizzi Referendario ha pronunciato la seguenteSentenzanel giudizio di responsabilità iscritto al n. 47643 del l registro di segreteria, promosso dal procuratore regionale nei confronti di G. S., residente XX. Uditi alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2007 il relatore, consigliere dott. Salvatore G. Cultrera, il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Giuseppe Aloisio. Visto l'atto di citazione in giudizio depositato il 4 giugno 2007. Esaminati gli altri atti e documenti di causaFATTOIl Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il geom. G. S., dipendente dell'ufficio tecnico del Comune di Augusta, nella qualità di direttore dei lavori, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Comune di Augusta della somma di € 4.584,00 oltre interessi legali e spese di giudizio.La somma anzidetta, considerata dal pubblico ministero danno erariale, rappresenta il maggior costo indebitamente pagato dal Comune per categorie di opere eseguite in quantità minori di quelle pattuite nel contratto di appalto dei lavori di ripristino della sede stradale del lungomare Granatello e dello scarico fognario a mare dell'ospedale civile “Moscatello” appaltati alla impresa OMISSIS di P. V...Il convenuto geom. S. è stato sottoposto a procedimento penale imputato del reato di falso ideologico per avere attestato nel certificato di regolare esecuzione che le opere realizzate dall'impresa OMISSIS di P. V. erano state eseguite a regola d'arte in conformità a quanto descritto nel consuntivo dei lavori; il che non rispondeva al vero.In effetti, dagli accertamenti tecnici eseguiti dal consulente tecnico del pubblico ministero penale, come si evince dalla perizia versata in atti, era emerso che i lavori in argomento presentassero gravi difformità, rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto, che si rivelavano pregiudizievoli della funzionalità dei manufatti eseguiti. Le difformità erano da ritenere conseguenti, soprattutto, al fatto che era stato impiegato un quantitativo di conglomerato cementizio inferiore a quello riportato nel consuntivo dei lavori.Nella citata perizia tecnica si valutava che i lavori realmente eseguiti ammontassero a £ 22.833.982, con una differenza in meno di £ 8.875 972.( € 4.584,00 ), rispetto all'ammontare del costo liquidato dal S. nel certificato di regolare esecuzioneIl S. è stato condannato dal Tribunale di Siracusa con sentenza n.608 del 3 luglio 2003 alla pena di anni uno ( pena sospesa) per il reato ascrittogli. La Corte di Appello di Catania con sentenza n.1433 del 7 giugno 2005 ha confermato la condanna per falso ideologico riducendo la penna inflitta in primo grado a otto mesi. Avverso la sentenza d'appello il S. ha proposto ricorso per cassazione che sarebbe tuttora pendente.Il pubblico ministero contabile, a prescindere dall'esito finale del giudizio penale in cui risulta coinvolto il S., ritiene sussistenti i presupposti della responsabilità amministrativa contestata allo stesso nell'atto di citazione in quanto le minori quantità di opere eseguite, in confronto a quelle contrattualmente pattuite, risulterebbero pienamente accertate in base agli atti tecnici acquisiti dal giudizio penale. Il che renderebbe palese la non veridicità della regolazione esecuzione attestata nel relativo certificato redatto e sottoscritto dal S. nella qualità di direttore dei lavori. Il PM ha, quindi, ravvisato nel comportamento del S. l'elemento soggettivo della colpa grave, se non del dolo, come ingiustificabile negligenza nell'esercizio delle funzioni a lui attribuite. Nell'atto di citazione si conclude affermando che anche se il S. ( come da lui dichiarato nelle deduzioni ex art.5 legge 19/1994) si sia avvalso per il controllo e la misurazione dei lavori dela collaborazione di altro dipendente comunale con qualifica di operaio con funzioni di assistente tecnico, la sua responsabilità per colpa grave rimane integra essendo l'unico soggetto qualificato al rilascio del certificato di regolare esecuzione.Il Presidente della Sezione con atto n.12/2007 del 27 giugno 2007, ai sensi dell'art.55 del R.D. 1214/1934 come novellato dall'art.5, comma 8, della legge 19/1994, determinava la minor somma di complessivi € 3000 00 da pagare all'erario da parte del convenuto S. G. disponendo, in caso di sua mancata accettazione, la fissazione dell'udienza odierna per la trattazione del giudizio che ha avuto luogo non avendo l'intimato eseguito il pagamento . All'odierna udienza il pubblico ministero ha ribadito le conclusioni contenute nell'atto di citazione per la condanna del convenuto .DIRITTOIl collegio ritiene presenti nella vicenda oggetto del giudizio i presupposti soggettivi ed oggettivi ( condotta gravemente colposa, danno, nesso di causalità) per l'affermazione della responsabilità amministrativa del convenuto, dipendente del Comune di Augusta, in conformità alle conclusioni dell'atto di citazione. Prescindendo dalla condanna inflitta al S. dal Tribunale di Siracusa con sentenza n.608 del 3 luglio 2003 alla pena di anni uno ( pena sospesa) per il reato di falso ideologico, confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n.1433 del 7 giugno 2005, non ancora definitiva essendo pendente ricorso per cassazione, non può essere revocato in dubbio che i fatti attribuiti al convenuto risultano ampiamente provati dagli atti tecnici formati durante le indagini penali; tali atti sono stati versati dal pubblico ministero contabile nel presente giudizio. Dagli accertamenti eseguiti dall'ing.Sicari, consulente tecnico del pubblico ministero penale, riferiti nella perizia redatta in data 13 febbraio 1997, emergono in maniera incontrovertibile gravi difformità, rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, nelle opere eseguite dall'impresa appaltatrice dei lavori, sotto la vigilanza del S., incaricato della direzione dei lavori. Le difformità, consistenti nell'impiego di un quantitativo di conglomerato cementizio notevolmente inferiore a quello riportato nel consuntivo dei lavori,. risultano, infatti, perfettamente visibili dai rilievi fotografici allegati alla calendata perizia tecnica dell'ing. Sicari. Il collegio, evocando il principio generalmente riconosciuto, come da giurisprudenza consolidata, della separatezza tra giudizio contabile e giudizio penale, rileva che le gravi difformità rilevate nella perizia del consulente tecnico costituiscono elemento di prova più che sufficiente per affermare autonomamente nel presento giudizio quantomeno la grave negligenza del convenuto direttore dei lavori se non, financo, una sua volontà dolosa, per avere rilasciato l'attestazione non veritiera di rispondenza delle categorie di opere eseguite alle quantità previste nel capitolato speciale d'appalto ( v. certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal convenuto). Non ha valenza di attenuante dell'elemento soggettivo gravemente colposo la circostanza addotta dal S., comunque non dimostrata nei fatti, di essersi avvalso, per il controllo e la misurazione delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice, della collaborazione di un operaio comunale con funzioni di assistente ai lavori che si sarebbe rivelato, poi, del tutto inaffidabile. Secondo il tassativo disposto delle norme in materia di lavori pubblici il certificato di regolare esecuzione resta un atto di esclusiva competenza del direttore dei lavori. Tranne le modeste variazioni in più o in meno nelle quantità delle singole categorie di opere eseguite, assolutamente fisiologiche per cui lecite nell'esecuzione dell'appalto di lavori, come è dato registrare generalmente nelle quantità riportate nello stato finale delle opere, sono, invece, indice di condotta gravemente colposa e negligente le false attestazioni del direttore dei lavori di conformità alle previsioni contrattuali di macroscopiche difformità relative a notevoli quantità di categorie di opere eseguite in meno rispetto a quelle pattuite, assolutamente pregiudizievoli della funzionalità dei manufatti realizzati. Conclusivamente il convenuto va condannato al pagamento della somma di € 4.584,00, oltre interessi legali, che rappresenta il maggior costo, causalmente riferibile alla condotta dello stesso convenuto, indebitamente pagato dal Comune di Augusta corrispondente alle minori quantità di categorie di opere in palese difformità dal contratto di appalto . P.Q.M.La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana definitivamente pronunciando condanna il convenuto G. S. al pagamento in favore del Comune di Augusta della somma di € 4.584,00 oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato che si liquidano in € 118,04.Ordina che, ai sensi dell'art. 24 del RD 12 agosto 1933, n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla Segreteria in forma esecutiva all'ufficio del Pubblico Ministero, affinché,quest'ultimo curi l'inoltro alle amministrazioni interessate per l'esecuzione in conformità a quanto disposto dal DPR n.260/ 1998. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2007.Depositata nei modi di legge Palermo, 17 gennaio 2008
13 settembre 2008 16.10